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Ho una cessione del quinto e pignoramento, posso chiedere anche una Delega di Pagamento?

pubblicato da Prestami il 2 Agosto 2017

Cessione del Quinto e Pignoramento

La cessione del quinto e pignoramento dello stipendio è la facoltà o meglio il diritto concesso dalla Legge al lavoratore o al percipiente pensione, anche se di invalidità o equiparabile, di poter richiedere che un quinto delle proprie spettanze sia trattenuto affinché vada ad estinguere una data somma per un dato periodo di tempo.

Questa formula di finanziamento senza giustificazione, ovvero concessa senza necessità di specificare il motivo cui è asservibile, è subordinata al possedimento di alcuni requisiti previsti per legge.

Fra questi c’è proprio il rapporto in essere che il dipendente ha con il proprio datore di lavoro parimenti il pensionato con l’ente erogante gli emolumenti pensionistici, dato che l’ordinamento legislativo configura essi come detentori e custodi delle somme spettanti alle due categorie.

Ciò pone l’accento sull’importanza delle figure in essere, poiché deputate a fornire la situazione chiara e precisa dello stato di quanto corrisposto, al lavoratore o pensionato, agli istituti di credito o intermediari finanziari cui questi facciano richiesta di cessione del quinto e pignoramento.

Oltre ad essere coinvolti nell’accettazione di tale forma di finanziamento, come pure nel caso di delega di pagamento, sono obbligati a fornire a terze parti per legge autorizzate a intercedere negli interessi dell’una o altra categoria, il prospetto della loro situazione debitoria già in essere.

Ciò evidenzia lo specifico caso in cui il beneficiario, o ipotetico tale, di cessione del quinto e pignoramento, venga raggiunto da un provvedimento amministrativo per il rientro di quanto dovuto a titolo di credito, vantato da qualsiasi ente dello stato o da privati, tramite disposizione giudiziale.

E’ appunto questo il caso del pignoramento, dello stipendio o della pensione presso terzi, atto con cui si tende a colpire il debitore inadempiente nei pagamenti di tasse o debiti di una certa consistenza contratti nell’ambito privato.

Questo provvedimento limita fortemente la libertà di disporre delle proprie sussistenze economiche, in quanto oltre a dover garantire la copertura del debito, è gravato da una serie di interessi, more e commissioni di incasso che ne fanno aumentare l’ammontare.

Per tale motivo il datore di lavoro è obbligato a comunicare all’autorità giudiziaria, l’ammontare di quanto previsto, oltre lo stipendio ossia la quota di TFR, quali porzioni attaccabili, e l’eventuale presenza di cessione del quinto sullo stipendio stesso.

Qualora il pignoramento si perfezioni quando quest’ultima è già in corso, sarà oggetto del provvedimento solo la metà dello stipendio al netto della quota ceduta, in altri termini una busta paga colpita da pignoramento sarà disponibile solo per la restante metà.

Il caso inverso si presenta se la richiesta di cessione del quinto e pignoramento da parte del lavoratore viene fatta quando il provvedimento giudiziario sia già in atto, quindi stia già producendo gli effetti di decurtazione della busta paga.

In tale circostanza la cessione del quinto sarà limitata alla differenza fra i due quinti dello stipendio e la quota di quest’ultimo oggetto del provvedimento, in definitiva il beneficiario potrà cedere in funzione della somma pignorata, determinando la convenienza ma soprattutto l’opportunità di indebitarsi ulteriormente.

In linea di principio, l’iter procedurale che tiene conto del famoso 50% è applicato anche nei casi in cui si decida per il rinnovo della cessione del quinto, per cui lo stesso verrà concesso, salvo il mantenimento dei requisti noti, nella misura in cui la rata e la parte pignorata non superino tale percentuale.

La soglia della metà dello stipendio è altresì valida qualora, non essendoci possibilità di rinnovo, il beneficiario decida per la delega di pagamento.

Diversamente a quanto analizzato precedentemente, per il raggiungimento dei due quinti, massima soglia per la coesistenza di rata per cessione e rata per delega, ovvero il 40%, il legislatore ha innalzato tale limite nell’ottica di favorire il debitore, che in questo modo può cercare di gestire più liquidità.

Di conseguenza, posto che la cessione del quinto è pari al 20% dello stipendio, la rata massima che si potrà avere con la delega di pagamento è pari alla differenza fra il 30% disponibile decurtato della percentuale rappresentata dalla quota pignorata.

La soglia del 50% in caso di pignoramento, come del 60%, in caso di doppio quinto, è prevista per legge e inderogabile per garantire la soglia minima di sopravvivenza per le necessità impellenti del debitore.

La logica messa in atto nella concertazione delle norme che disciplinano la cessione del quinto, pone una netta distinzione proprio fra la cessione del quinto dello stipendio volontaria e il quinto dello stipendio pignorato.

Quindi fra esecuzione forzata, ovvero l’atto con cui si decurta la busta paga del debitore e richiesta volontariamente avanzata per la liquidità, la legge ha previsto una percentuale identica.

Ma il fatto che questa aumenti quando vi è commistione fra i due casi, è giustificata solo dal fatto di dare la possibilità al creditore di rientrare delle proprie somme in tempi ridotti, come al debitore di non cullarsi troppo nello sfruttare a proprio e solo tornaconto la tutela giuridica.

A prescindere che il pignoramento riguardi più creditori, quindi più provvedimenti contemporaneamente ovvero provvedimenti che per essere perfezionabili devono necessariamente attendere l’estinzione di quello precedente, il rispetto della soglia del 50% resta sempre valido.

Nel caso il pignoramento riguardasse una pensione sulla quale sia in atto una cessione del quinto, si terrebbe conto di un fattore previsto per legge che è il minimo vitale impignorabile, che tiene conto di un parametro riferito alla metà della quota prevista per le pensioni sociali.

Quindi il 150% di tale quota è la porzione impignorabile che per differenza con la pensione percepita, sarà la base di calcolo per il 50% massimo di cui si è fin qui esposto.

Riepilogando il tutto, il rinnovo della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, in presenza di provvedimento di pignoramento è attuabile nella misura della metà dell’intera disponibilità mensile.

Nelle condizioni previste per cui la cessione non sia rinnovabile, per improvvisa decadenza dei benefici applicabili al beneficiario, essa potrebbe essere rimpiazzata da delega di pagamento, a condizione di soppesare la convenienza effettiva di tale opzione.

A tal proposito è data facoltà al beneficiario di poter richiedere il rinnovo o la delega presso istituto di credito o società di intermediazione finanziaria differente da quella iniziale, senza la necessità di fornirne motivazione, qualora si ravvisino condizioni più vantaggiose, avuta cura di esaminare nel dettaglio il conteggio estintivo, documento che riporta il residuo capitale ancora da versare.

 

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